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CARATTERISTICHE CERTIFICABILI E COMUNICABILI
Le caratteristiche certificabili sono riportate negli allegati al presente documento:
Servizio di Accoglienza e Promozione Turistica |
All. 1 |
Prodotti a denominazione di origine utilizzabili dalle Aziende operanti nei settori turistico-ricettivo aderenti al Marchio.
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Prodotti enogastronomici ed agroalimentari, definiti nell’Atlante Regionale dei prodotti tradizionali ‘Prodotti di Liguria’ – Regione Liguria – Asessorato Agricoltura – ai sensi del D..l.vo 173/98 e succ. mod. e int., utilizzabili dalle Aziende operanti nei settori turistico-ricettivo aderenti al Marchio. |
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5. ELEMENTI DI SISTEMA APPLICABILI ALL’ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione deve mettere in atto i seguenti punti:
Impegno della direzione – impegno formale al rispetto dei contenuti del disciplinare del regolamento per la concessione e il mantenimento del Marchio. |
Identificazione dei fornitori – elenco dettagliato dei fornitori suddiviso per tipologia di materia prima fornita. |
Reclami – registrazione formale degli eventuali reclami ricevuti dalla clientela e identificazione della causa del reclamo. |
Conservazione dei prodotti – indicazione della modalità di conservazione dei prodotti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. |
Addestramento – devono essere registrate tutte le attività di formazione e aggiornamento del personale aziendale. |
Infrastrutture e ambiente di lavoro – deve essere verificata l’adeguatezza e la pulizia dei luoghi in cui i servizi vengono organizzati e dove vengono predisposti i prodotti enogastronomici ed agroalimentari. |
6. PIANO DI CONTROLLO DELL’ORGANIZZAZIONE
Il piano di controllo dell’organizzazione deve essere finalizzato al rispetto dei requisiti oggetto di certificazione riportati negli specifici allegati.
7. CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
Nel corso della verifica ispettiva, l’Organismo di Certificazione, valuterà l’attuazione del piano di controllo dell’Organizzazione affinché venga verificato il rispetto delle caratteristiche oggetto di certificazione; al fine del mantenimento del marchio sono previste verifiche ispettive con cadenza annuale.
8. SCHEMI INTERNAZIONALI DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
Possono fregiarsi del marchio anche tutte le organizzazioni certificate a fronte di uno seguenti schemi di certificazione di prodotto:
- UNI 11020:2002 “Sistema di Rintracciabilità nelle Aziende Agroalimentari”, la quale riprende, ampliandoli, requisiti esposti (punto 7.5.3) nella norma ISO 9001:2000. Finalità dello schema è quello di assicurare che per i materiali in entrata e per i prodotti finiti, prescelti per garantirne la rintracciabilità, l’azienda sia in grado di documentare le rispettive provenienze, utilizzazioni e destinazioni commerciali. In tal modo il prodotto, “tracciato” e rintracciabile, offre evidenti vantaggi: a) per il consumatore, che può disporre di affidabili informazioni sulla sicurezza alimentare e provenienza del prodotto, b) per l’azienda, la quale, con la certificazione, conferisce alle sue produzioni un valore aggiunto utilizzabile in termini di marketing, c) per le autorità preposte alla tutela della sicurezza sanitaria, che possono disporre di un maggior numero di informazioni certe.
- UNI 10939:2001 “Sistema di Rintracciabilità nelle Filiere Agroalimentari”, il cui obiettivo è quello di consentire di ricostruire la “storia” di un prodotto identificando non solo tutti i materiali, di accertata rilevanza, utilizzati per produrlo ma anche tutti gli operatori i quali, con specifiche responsabilità, hanno contribuito al suo ottenimento. In tal modo la certificazione di filiera, rendendo “tracciato” e rintracciabile il prodotto: a) rappresenta un valido sistema di tutela della sicurezza igienico-sanitaria delle produzioni agroalimentari che permette alle autorità di controllo di intervenire, efficacemente, anche in casi di emergenze alimentari e di ricerche di responsabilità, b) fornisce ai consumatori esaurienti e credibili informazioni sul prodotto e sul sistema produttivo, c) conferisce ai prodotti un valore aggiunto del quale le aziende produttrici possono avvalersi in termini di marketing.
- EUREPGAP orto-frutta fresca è uno schema di certificazione che è stato elaborato, nel 1999, dalla grande distribuzione organizzata europea (EUREP = Euro Retailer Produce) in particolare per iniziativa di quella dei Paesi anglosassoni. Scopo dello schema di certificazione, la cui utilizzazione si è gradualmente estesa pressochè a livello mondiale, è di consentire, alla grande distribuzione, di acquistare produzioni ortofrutticole ottenute con modalità di coltivazione prestabilite, controllate e certificate per porle sul mercato offrendo, al consumatore, garanzie di qualità, di sicurezza alimentare e di tracciabilità documentata.
- BRC FOOD & BEVERAGE è uno schema di certificazione elaborato da BRC – BRITISH RETAIL CONSORTIUM, consorzio al quale sono associati quasi tutti i commercianti inglesi che vendono direttamente al pubblico (retailers). Del BRC fanno quindi parte anche i commercianti al dettaglio dei prodotti alimentari i quali immettono sul mercato i prodotti contrassegnati con il proprio marchio di vendita (retailer brand), marchio che, in Gran Bretagna, rende il commerciante legalmente responsabile della sicurezza alimentare del prodotto. Lo schema BRC F. & B. ha pertanto lo scopo di garantire, con la certificazione, che i prodotti alimentari, forniti a chi li vende al consumatore contrassegnati con il marchio del distributore (retailer branded food products), rispondano ai requisiti di sicurezza alimentare.
- IFS è uno schema di certificazione - rispondente ai principi definiti dalla Global Food Safety Initiative (GFSI) - che è stato messo a punto per volontà dell’Associazione dei Commercianti al Dettaglio Tedeschi e ora appoggiato dalla grande distribuzione Francese ed Italiana. Analogamente allos chema inglese BRC, anche lo schema IFS ha lo scopo di garantire, con la certificazione, che i prodotti alimentari, forniti a chi li vende al consumatore contrassegnati dal marchio commerciale del dettagliante, rispondano ai requisiti di sicurezza alimentare.
Le aziende certificate a fronte di questi schemi devono presentare all’atto della richiesta del Marchio un certificato di prodotto rilasciato dall’Organismo di certificazione.
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